Case per ferie: soggiorni annullati

Sono pervenuti al CNEC numerosi quesiti in merito al comportamento da adottare dalle strutture ricettive (Case per Ferie) che ricevono richieste di restituzione degli importi (acconto o caparra) versati da singoli/gruppi per soggiorni poi “annullati” (“impossibilità sopravvenuta”) a causa della nota emergenza Coronavirus.
È importante evidenziare che per i “contratto di soggiorno” (rapporto contrattuale che si perfeziona tra la struttura ricettiva e il singolo/gruppo quando è confermato il soggiorno) è stato previsto normativamente dal recente decreto “Cura Italia” (art. 88 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18) la facoltà per la struttura ricettiva, invece di procedere al rimborso delle suddette somme, di emettere un “voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione” .
Nello specifico, il citato articolo 88 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 estende anche ai “contratti di soggiorno… per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione” causata dalla emergenza “Coronavirus”, la disciplina derogatoria che è stata introdotta dall’articolo 28 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 per la problematica relativa alle richieste di rimborso da parte dell’utente/consumatore delle spese versate per “titoli di viaggio” (es: biglietti aerei) e per “pacchetti turistici” non potuti usufruire ed “annullati” per la nota emergenza sanitaria e per i quali, in luogo del rimborso, è stata prevista la facoltà di “emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione”.
Si tratta di una norma definita “di applicazione necessaria”, derogatoria dell’ordinaria disciplina normativa che è stata emanata per la “salvaguardia di interessi pubblici” nazionali.
Riteniamo utile fornire minuta di comunicazione (clicca qui) che la struttura ricettiva Casa per Ferie potrà utilizzare per rispondere alle richieste che potrebbero pervenire, comunque da verificare, alla struttura ricettiva per la restituzione delle somme versate (per acconto o caparra) per il soggiorno non usufruito a seguito della nota emergenza sanitaria (impossibilità sopravvenuta).

nota a cura del dott. Massimo Scarpetta e dell’avv. Alessandro Piccioli, membri della Consulta Nazionale CNEC