Decreto Cura Italia: le misure adottate per il mondo del lavoro

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Cura Italia”, siamo a dettagliare gli interventi contenuti nel citato Decreto.

Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)/Fondo Integrazione Salariale (FIS) (Articolo 19)
– Obbligatoria la consultazione sindacale, ed il relativo accordo (la procedura è da svolgersi obbligatoriamente in modalità telematica);
– Termine ridotto a 3 giorni per la conclusione della fase di consultazione (rispetto alla data di convocazione);
– Riconosciuta dal 23 febbraio 2020, per un periodo massimo di 9 settimane;
– Il periodo concesso non è conteggiato ai fini della verifica dei limiti di utilizzo della CIGO/FIS nel biennio e nel quinquennio precedente;
– Tutti i dipendenti possono entrare in CIGO/FIS, purché siano stati assunti prima del 23 febbraio 2020;
– Non è previsto il versamento della contribuzione addizionale per il periodo di CIGO utilizzato.
Il FIS Assegno Ordinario (sospensione dell’attività) può essere usato anche i datori di lavoro del settore commercio che occupano da 5 a 15 dipendenti (e non l’assegno di solidarietà che prevede la sola riduzione)

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) (articolo 22)
– Obbligatoria la consultazione sindacale, e il relativo accordo (la procedura può svolgersi in modalità telematica);
– L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti;
– Riconosciuta dal 23 febbraio 2020, e per un periodo massimo di 9 settimane;
– Tutti i dipendenti possono entrare in CIGD, purché siano stati assunti prima del 23 febbraio 2020;
– Il trattamento è concesso con decreto della Regione, da trasmettere all’INPS entro le successive 24 ore;
– Subordinata allo stanziamento dei finanziamenti, e all’ordine cronologico di presentazione della domanda;
– La Regione invia la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede al pagamento diretto.

Congedo Lavoratori Genitori (articolo 23)
– I genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto ad usufruire di uno specifico congedo della durata di 15 giorni;
– Per i figli di età non superiore ai 12 anni (salvo per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata);
– L’indennità è pari al 50% della retribuzione utilizzata come base per il calcolo del congedo parentale;
– Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa;
– Gli eventuali congedi parentali (maternità, paternità, etc) richiesti e fruiti nel periodo di sospensione delle attività didattiche e scolastiche, sono convertiti e imputati a tale nuovo congedo;
– Il periodo non è computato né indennizzato a titolo di congedo parentale;
– La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori;
– La durata di tale congedo è di giorni 15;
– La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o altro genitore disoccupato, oppure non lavoratore;
– Sempre nel limite di 15 giorni, i genitori con figli minori di età compresa tra i 12 ed i 16 anni hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi scolastici, senza corresponsione di alcuna indennità, senza copertura previdenziale da contribuzione figurativa, e sempre che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o altro genitore disoccupato, oppure non lavoratore; si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro e vige il divieto di licenziamento;
– In alternativa al congedo: voucher baby-sitter, del valore di 600 Euro, da gestire tramite il libretto famiglia;

Congedo handicap (articolo 24)
– Il numero di giorni di permesso retribuito Legge 104/1992 è incrementato di ulteriori e complessivi n. 12 giorni usufruibili nel periodo marzo/aprile 2020.

Premio ai lavoratori dipendenti (articolo 63)
Ai dipendenti spetta un premio di euro 100, per il mese di marzo 2020, a condizione che:
– Possiedano un reddito complessivo da lavoro dipendente per l’anno 2019 non superiore a 40mila euro;
– Abbiano prestato attività lavorativa nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020;
– La somma di euro 100 è da rapportarsi al numero dei giorni di lavoro svolti effettivamente in sede;
– Tale somma non concorre alla formazione del reddito;
– Tale somma deve essere erogata con la retribuzione del mese di aprile 2020 e comunque entro il mese di dicembre 2020;
– I datori di lavoro compensano tale incentivo con il modello F24 (importo a totale carico dello Stato);

Trattamento economico della quarantena (articolo 26)
– Il periodo di quarantena è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico, e non è computabile ai fini del calcolo del periodo di comporto;
– Nel certificato medico, il medico curante deve indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
– Sono fatti salvi i certificati di malattia covid-19 trasmessi nei giorni scorsi, senza l’indicazione degli estremi del provvedimento.

Indennità varie (non cumulabili tra loro)
– Articolo 27: indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020, riconosciuta a liberi professionisti titolari di partita IVA, e Co.Co.Co. iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; la domanda va presentata direttamente tramite il sito INPS, che erogherà l’indennità nei limiti del finanziamento; tale indennità non concorre alla determinazione del reddito.
– Articolo 28: indennità Euro 600 per il mese di marzo 2020, riconosciuta a lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; la domanda va presentata direttamente tramite il sito INPS, che erogherà l’indennità nei limiti del finanziamento; tale indennità non concorre alla determinazione del reddito.
– Articolo 29: lavoratori stagionali turismo e stabilimenti termali: indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020, in disoccupazione involontaria dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020, non titolari di pensione né di rapporti di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020; la domanda va presentata direttamente tramite il sito INPS, che erogherà l’indennità nei limiti del finanziamento; tale indennità non concorre alla determinazione del reddito.
– Articolo 30: operai agricoli a tempo determinato indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020, riconosciuta a OTD, non titolari di pensione e che nell’anno 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo; la domanda va presentata direttamente tramite il sito INPS, che erogherà l’indennità nei limiti del finanziamento; tale indennità non concorre alla determinazione del reddito.
– Articolo 38: lavoratori dello spettacolo : indennità di Euro 600 per il mese di marzo 2020, riconosciuta a lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente, e che nell’anno 2019 abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50mila euro; la domanda va presentata direttamente tramite il sito INPS, che erogherà l’indennità nei limiti del finanziamento; tale indennità non concorre alla determinazione del reddito.
– Articolo 44: fondo di ultima istanza per lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato o ridotto l’attività a causa del covid-19. L’entità dell’indennità e le modalità di richiesta saranno comunicate con il decreto già previsto nel mese di aprile prossimo.

Obbligo di lavoro agile (articolo 39): fino al 30 aprile 2020, i lavoratori disabili, e i lavoratori che abbiano un disabile nel proprio nucleo familiare, hanno diritto a svolgere lavoro agile, a condizione che l’attività lavorativa svolta sia compatibile con tale modalità di lavoro a distanza.

Licenziamenti: divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (GMO), e collettivo (articolo 46)
A decorrere dal 17/03/2020 l’avvio di procedure di riduzione del personale (licenziamenti collettivi), e i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo sono preclusi per un periodo di 60 giorni. Nello stesso periodo, sono sospesi i termini per l’impugnazione di licenziamenti avvenuti prima del 17/03/2020.

Sospensione dei versamenti:
– Articolo 60: Tutti i versamenti in scadenza al 16/03/2020 sono prorogati al 20/03/2020 per tutte le imprese o soggetti autonomi;
– Articolo 61: Settore turistico alberghiero e ricreativo, asili nido e materne, scuole di qualsiasi tipo o genere anche sportive, bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pub, organizzazione fiere ed eventi, centri assistenza, associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, società di trasporti (sia merci che passeggeri), noleggio veicoli, noleggio attrezzature sportive, organizzazioni non lucrative di utilità sociale: sono sospesi tutti i versamenti da effettuare tra il 2/03/2020 e il 30/04/2020; gli importi sospesi andranno versati entro il 31/05/2020, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione, o con rateazione in numero massimo di 5 rate a decorrere dal mese di maggio 2020; solo per le associazioni sportive, la sospensione dei versamenti termina il 31/05/2020 ed il termine per la regolarizzazione è spostato al 30 giugno 2020, con le medesime modalità;
– Articolo 62: imprese e liberi pcon sede legale/operativa all’interno dello Stato Italiano, e con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, sono sospesi i versamenti che scadono tra la data dell’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020; detti versamenti saranno da regolarizzare, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 31 maggio 2020, con pagamento in un’unica soluzione o con rateazione in numero massimo di 5 rate, a decorrere dal mese di maggio 2020;

nota a cura del dott. Gianluca Pillera, consulente del lavoro CNEC