In seguito all’emanazione del DPCM 16 marzo 2020, che, tra le altre cose, istituisce congedi aggiuntivi per i lavoratori legati all’emergenza corona virus, abbiamo ritenuto utile riepilogare sinteticamente quali sono i congedi “straordinari” e chi può accedervi. Le domande di congedo andranno presentate all’INPS che dovrà emanare apposita circolare esplicativa.
Congedi ex artt. 23 e 24 lavoratori dipendenti e co.co.co.
- I lavoratori dipendenti genitori di figli di età non superiore ai 12 anni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dell’attività didattica, a partire dal 5 marzo 2020 possono richiedere uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, per il quale è prevista un’indennità pari al 50% della retribuzione.
- Il congedo di cui al DPCM 16 marzo 2020 potrà essere fruito anche dai lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestione Separata.
- Ferma restando la durata del congedo, ai genitori di figli portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, non si applicano i limiti di età.
- In alternativa alla fruizione del congedo, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione didattica. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
- Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall’INPS: Le domande verranno accettate nel limite dell’importo stanziato dal DPCM pari a 1.261,1 milioni di euro.
- Eventuali periodi di congedo parentale fruiti nel medesimo periodo, sono convertiti nel congedo previsto dal DPCM.
- La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità.
- Il numero di giorni di permesso mensile retribuito per i familiari di portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.
nota a cura del dr.ssa Marina Ferretti