Covid-19: congedi “straordinari” per lavoratori dipendenti

In seguito all’emanazione del DPCM 16 marzo 2020, che, tra le altre cose, istituisce congedi aggiuntivi per i lavoratori legati all’emergenza corona virus, abbiamo ritenuto utile riepilogare sinteticamente quali sono i congedi “straordinari” e chi può accedervi. Le domande di congedo andranno presentate all’INPS che dovrà emanare apposita circolare esplicativa.

Congedi ex artt. 23 e 24 lavoratori dipendenti e co.co.co.

  1. I lavoratori dipendenti genitori di figli di età non superiore ai 12 anni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dell’attività didattica, a partire dal 5 marzo 2020 possono richiedere uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, per il quale è prevista un’indennità pari al 50% della retribuzione.
  2. Il congedo di cui al DPCM 16 marzo 2020 potrà essere fruito anche dai lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestione Separata.
  3. Ferma restando la durata del congedo, ai genitori di figli portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, non si applicano i limiti di età.
  4. In alternativa alla fruizione del congedo, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione didattica. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
  5. Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall’INPS: Le domande verranno accettate nel limite dell’importo stanziato dal DPCM pari a 1.261,1 milioni di euro.
  6. Eventuali periodi di congedo parentale fruiti nel medesimo periodo, sono convertiti nel congedo previsto dal DPCM.
  7. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
  8. i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità.
  9. Il numero di giorni di permesso mensile retribuito per i familiari di portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

nota a cura del dr.ssa Marina Ferretti