Gruppo giuridico

Disposizioni normative

1) Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1, comma 2, DPCM 9/3/2020);
2) Evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute (art. 1, comma 1, lett. a), DPCM 8/3/2020);
3) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (art. 1, n. 2, DPCM 11/3/2020);
4) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività (art. 1, comma 1, lett. g), DPCM 8/3/2020);
5) Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi (art. 1, comma 1, lett. s), DPCM 8/3/2020);
6) L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri (art. 1, comma 1, lett. i), DPCM 8/3/2020);
7) Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro (lett. d), allegato 1, DPCM 8/3/2020).

Quesiti

Il bar parrocchiale può rimanere aperto? No (Vedi disposizioni precedenti punti 3, 4 e 5).

Le mense per i poveri devono rimanere chiuse? No, possono rimanere aperte ma devono adottare le necessarie misure per garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (Vedi disposizioni precedente punto 3).

È possibile distribuire pasti e bevande ai senza fissa dimora? Si, ma è necessario adottare le necessarie misure di protezione (esempio: guanti e idonea mascherina).

I centri per la distribuzione di viveri ai poveri devono rimanere chiusi? No. Si ritiene possano rimanere aperti se adottano le necessarie misure per evitare assembramento di persone e per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Gli alloggi per i senza fissa dimora devono rimanere chiusi? No, ma è necessario adottare le opportune misure per il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le portinerie degli istituti religiosi possono rimanere aperte al pubblico? Occorre valutare eventuali limitazioni all’accesso.  Comunque il personale addetto alla portineria a contatto con il pubblico deve essere munito di idonea protezione (esempio: mascherina) e devono essere adottate le necessarie misure per garantire una distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

nota redatta dal Gruppo Giuridico in data 16 marzo 2020