Modulistica di bilancio ETS

Con decreto datato 5 marzo 2020 (GU n. 102 del 18-4-2020) il Ministero del Lavoro ha provveduto all’adozione della modulistica di bilancio degli enti del terzo settore. Il provvedimento, che rientra tra quelli attuativi della riforma in itinere, era delegato al Ministero dal co. 3 dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017.
Per quanto attiene alla fonte ispiratrice – ricordato che l’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 prevede che per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore, agli enti del terzo settore si applichino, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile – si fa riferimento, nel rispetto del criterio di compatibilità, agli artt. 2423, 2423-bis e 2426 del Codice Civile. Elemento rispetto al quale, quello appena citato, il Ministero ha ricevuto conforto nel parere acquisito dal Consiglio Nazionale del Terzo Settore nella seduta del 23 gennaio 2020.
L’approvazione, in dettaglio, riguarda:
– i modelli di stato patrimoniale (scarica il mod. A);
– il rendiconto gestionale (scarica il mod. B);
– la relazione di missione (scarica il mod. C), per illustrare le poste di bilancio e l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il Codice Civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione;
– il modello di rendiconto semplificato per cassa (scarica il mod. D) per gli enti di minori dimensioni.
I modelli si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso, e quindi – in sintesi – all’esercizio che chiuderà il prossimo 31 gennaio 2021.
L’art. 13 (co. 1 e 2) del D.Lgs. n. 117/2017, «Scritture contabili e bilancio», vuole infatti:
– che al raggiungimento della soglia di proventi/entrate di 220.000 euro gli ETS debbano provvedere ad un “bilancio” formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione;
– che al di sotto della soglia citata gli oneri di bilancio possano essere assolti con la predisposizione di un rendiconto per cassa (la soglia di 220.000 euro va individuata con riferimento a ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti nell’esercizio precedente, escluse le entrate relative a disinvestimenti e alienazioni di immobilizzazioni).
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi contabili e di informativa da ricordato, ancora:
– che a termini del co. 6 dell’art. 13 l’organo amministrativo deve documentare il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’art. 6 (“Attività diverse”) nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa;
– che a termini del co. 6 dell’art. 87 «gli enti del terzo settore non commerciali di cui all’art. 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio redatto ai sensi dell’art. 13, un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’art. 79, comma 4, lettera a).
La predisposizione di bilancio è conforme, anche questo è importante ricordarlo, alle clausole, ai principi ed ai criteri generali di bilancio e di valutazione, in conformità agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del Cod. Civ. nonché ai principi contabili nazionali. Ovviamente secondo compatibilità con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.
Gli schemi proposti vanno considerati come schemi «fissi». È possibile, tutt’al più, ulteriormente suddividere le voci quando ciò favorisce la chiarezza espositiva. Il raggruppamento di voci è analogamente ammesso quando è irrilevante o favorisce la chiarezza del bilancio. L’incaricato della revisione legale (art. 31 d.lgs. 117/2017) esprime con apposita relazione, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, un giudizio sul bilancio così composto, comprensivo anche di un giudizio di coerenza della relazione di missione con il bilancio.
Il decreto, opportunamente riteniamo, fornisce da ultimo un glossario al quale può essere fatto riferimento per eventuali dubbi.

nota a cura della dr.ssa Laura Torella, consulente fiscale CNEC,
pubblicata in data 22 aprile 2020