Nell’ambito della conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (Atto Camera N. 3146-A/R, testo in fase di pubblicazione in GU), è stata risolta per via normativa – tra gli altri interventi – una tematica di assoluto rilievo per quanto riguarda i rami degli enti religiosi istituiti ai sensi dei decreti legislativi n. 112/2017 (disciplina dell’impresa sociale) e n. 117/2017 (codice ETS), quella della cosiddetta segregazione patrimoniale.
In sintesi, la norma ora limita espressamente la responsabilità patrimoniale dell’ente religioso al patrimonio destinato, anche con atti autonomi, alle attività dei rami ETS e/o IS e, per correlazione, esclude i medesimi beni dalla responsabilità nei confronti degli altri creditori (ndA: osserviamo noi, certamente salvi i diritti degli eventuali creditori anteriori sui medesimi beni).
Già in prima battuta il decreto (al comma 1 dell’art. 66 della numerazione originaria) aveva prorogato al 31 maggio 2022 il termine agevolato per l’adeguamento statutario alla riforma di OdV, Aps, e Onlus (art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017). Ebbene, in sede di conversione, sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche alla disciplina di ETS e IS:
1. Al comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 è stato aggiunto un periodo per precisare che …agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente (ndA: il concetto del ramo) allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5 (ndA: quelle di interesse generale), nonché (è la parte ora aggiunta) delle eventuali attività diverse di cui all’articolo 6; è così chiaro che il ramo IS/ETS degli enti ecclesiastici potrà esercitare sia attività di interesse generale che attività diverse (così come qualificate dal DM 107 del 19 maggio 2021 che per comodità uniamo anche in formato pdf);
2. Sempre al comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. 117 sono stati aggiunti infine i seguenti periodi: i beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell’ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6.
3. Analogamente, all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: i beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all’articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell’ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2.
4. Da ultimo, all’articolo 32, comma 4, del CTS (D.Lgs. n. 117/2017) è poi aggiunto, infine, il seguente periodo: ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile (ndA: in sintesi, ai fini del rispetto del limite massimo del 50% di associati diversi dalle persone fisiche, altri ETS o enti non lucrativi, non si considerano i gruppi della protezione civile).
nota a cura della dr.ssa Laura Torella, consulente fiscale CNEC,
pubblicata in data 6 settembre 2021
