Smart working senza accordo

Viene prorogata al 31 agosto 2022 la possibilità di attivare il lavoro agile con una procedura semplificata, così come disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). La disposizione, che riguarda esclusivamente i datori di lavoro del settore privato, prevede, tra le altre cose, l’avvio del lavoro da remoto senza un previo accordo individuale tra le parti.
La modalità semplificata consiste nella possibilità di avviare il lavoro agile:
– anche in assenza di un accordo individuale tra le parti;
– con una comunicazione semplificata, attraverso la procedura telematica prevista sul sito www.cliclavoro.gov.it;
– utilizzando il documento messo a disposizione dall’INAIL per assolvere agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile (articolo 22, comma 1, della Legge n. 81 del 22 maggio 2017).
In particolare, per quanto riguarda le modalità comunicative di avvio del lavoro agile, il Ministero del lavoro ha chiarito che con la procedura semplificata, effettuabile esclusivamente con l’applicativo informatico, il datore di lavoro può comunicare l’avvio dello smart working anche per più lavoratori (comunicazione “massiva”) senza essere obbligato ad allegare alcun accordo con il singolo lavoratore. Alla procedura telematica dovrà essere incluso esclusivamente il file Excel contenente i dati obbligatori richiesti.
Questi i dati obbligatori da comunicare:
– Codice Fiscale del datore di lavoro;
– Dati anagrafici del lavoratore (cognome, nome, codice fiscale, comune e data di nascita);
– Dati del rapporto di lavoro: Posizione assicurativa territoriale INAIL (PAT) e Voce di tariffa INAIL associata al rapporto di lavoro;
– Periodo del lavoro agile: data di inizio e data di fine di validità dell’accordo. Non è, altresì, necessario indicare le singole giornate di smart-working qualora la prestazione da remoto non venga svolta per l’intero periodo indicato.
Tra i dati da inserire obbligatoriamente è presente anche la data di fine validità dell’accordo.

nota a cura del dr. Gianluca Pillera, consulente del lavoro CNEC,
pubblicata in data 19 maggio 2022