Conversione in legge del DL Cura Italia, prime novità inerenti al terzo settore

In attesa della pubblicazione in GU anticipiamo taluni dei contenuti della legge di conversione del DL 18/2020, così come sono rinvenibili nel testo ufficiale disponibile su sito della Camera, limitandoci a quelli che riguardano il terzo settore e hanno impatto diretto sui termini e le modalità di adempimento ai doveri di bilancio e di rendicontazione.
Approvazione bilanci: differimento termini e modalità di celebrazione delle assemblee.
Il comma 3 dell’art. 35 del DL “Cura Italia” offriva alle sole Onlus, OdV e Aps la possibilità di rinviare al 31 ottobre, in deroga alle previsioni statutarie, l’approvazione del bilancio 2019.
Ebbene, prendendo atto che il citato riferimento a normative di secondo livello circoscriveva la disposizione rispetto ai potenziali interessati, la legge di conversione – aggiungendo al medesimo articolo 35 un nuovo comma, il 3-bis, estende senza esclusioni la possibilità di rinviare al 31 ottobre l’approvazione del bilancio a tutti gli enti morali e, dunque, alle associazioni (riconosciute e non riconosciute) e fondazioni, nonché in generale anche agli enti non commerciali così come definiti dal Tuir e quindi anche agli enti ecclesiastici.
Analogamente, ma qui il coordinamento con l’art. 35 tecnicamente non è forse ineccepibile (per esempio perché i termini sono diversi), vengono estese anche alle associazioni e fondazioni – integrando con un nuovo comma (l’8-bis) l’articolo 106 – le previsioni normative speciali che consentono – anche in assenza di corrispondente previsione statutaria – la celebrazione delle assemblee (e dei consigli di amministrazione e direttivi per logica estensione) con modalità atte a sostituire la partecipazione personale per le note necessità di distanziamento sociale.
Sono in particolare ammesse:
– l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
– la celebrazione delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione (che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio);
– l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
– (in caso di particolare numerosità della base sociale) la celebrazione delle assemblee, e la celebrazione del voto, mediante la partecipazione di rappresentanti designati.
Tecnicamente, l’abbiamo sottolineato, la possibilità, durante l’emergenza, per la generalità gli enti morali (associazioni e fondazioni) – anche in deroga – di celebrare in video conferenza le riunioni degli organi collegiali era già prevista dal co. 4 dell’art. 73.
Senza che la previsione fosse limitata a Onlus, OdV e Aps come all’art. 35.
Non è dunque chiaro perché – potrebbe essere un refuso o deficit di coordinamento – nella formula letterale del testo della legge di conversione disponibile sul sito della Camera (nuovo co. 8-bis dell’art. 106) si dica che le modalità straordinarie di celebrazione delle assemblee si applichino – come se per tali enti analoga previsione fosse già a regime – anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117” (che sono appunto Onlus, OdV e Aps).

Cinque per Mille
In considerazione della sospensione forzata delle attività durante il periodo di emergenza la legge di conversione, anche questa volta mediante integrazione all’articolo 35 del Cura Italia, prevede:
– che le attività progettate con i fondi del 5 per mille per il 2017, erogato nel 2019, possano essere svolte entro il prossimo 31 ottobre 2020 anziché entro il prossimo 30 giugno;
– analogamente, viene prorogato al 31 ottobre il termine per la rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di normative nazionali o regionali e – limitatamente al riparto del 5 per mille che sarà riscosso nel 2020 – viene fissato a 18 mesi il termine di rendicontazione (anziché ai 12 ordinari, come tornerà ad essere per il 2021) dalla data di ricezione delle somme.

nota a cura della dr.ssa Laura Torella