INPS: gestione delle certificazioni

Con il messaggio 24 giugno 2020, n. 2584, l’INPS fornisce le indicazioni sulla gestione delle certificazioni di malattia durante il periodo dell’emergenza covid-19.
L’articolo 26, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia. Pertanto, ai dipendenti vengono riconosciute l’indennità economica e l’integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro.
Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Il comma 2 dello stesso articolo dispone che per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, o in possesso del riconoscimento di disabilità, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera. Il medico è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente.
Il comma 6, infine, stabilisce che, in caso di malattia da covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

nota a cura del dr. Vincenzo Di Domenico, consulente del lavoro CNEC,
pubblicata in data 26 giugno 2020