Integrazione quota SSN e modalità di pagamento – Faq

Aggiornamento circa l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale da parte dei cittadini stranieri provenienti da Paesi extra UE e titolari di un permesso di soggiorno per motivi religiosi

FAQ a cura del dott. Antonio Fiorilli,
membro del Gruppo Fiscale CNEC,
in condivisione con tutta la Consulta Nazionale
(dott.ssa Laura Torella, dott.ssa Marina Ferretti, dott.ssa Gemma Fiorilli,
dott. Lorenzo Ferreri, dott. Federico Rossi, avv. Massimo Merlini,
avv. Alessandro Piccioli, arch. Giovanni De Pasquale, dott. Silvio Spiridigliozzi)

Come si integra l’iscrizione volontaria al SSN dei cittadini stranieri extra UE?

«Secondo quanto innovato dalle recenti disposizioni per iscriversi occorre pagare il contributo esclusivamente tramite modello F24. Per quanto riguarda il codice tributo esso è codificato dall’Agenzia dell’Entrate nel codice 8846 Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale saldo, mentre i codici di ciascuna Regione sono reperibili sul sito della Agenzia dell’Entrate al seguente link https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/index.php».
Il Ministero della Salute (nella nota allegata) chiarisce che: «L’iscrizione volontaria al SSN è effettuata dietro pagamento di un contributo annuale con riferimento all’anno solare 1° gennaio – 31 dicembre a prescindere dall’eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.
In fase di rinnovo del permesso di soggiorno, nei termini prescritti dalla norma, il previo pagamento del contributo annuale può consentire il mantenimento dell’iscrizione al SSR, nelle more della presentazione del permesso di soggiorno alla ASL da parte dell’interessato».

È vero che chi ha pagato a dicembre la quota di € 387,34 non deve l’integrazione?

Sì, infatti il Ministero della Salute chiarisce che «coloro che hanno effettuato il versamento nell’anno 2023 per l’iscrizione al SSR per l’anno 2024, con i precedenti importi, non sono tenuti a integrare la somma versata: l’iscrizione per il 2024 sarà valida con la vecchia quota».

È possibile richiedere il rimborso di € 387,34, da parte di chi ha formalizzato l’iscrizione, non volendo più usufruire del SSN?

No, la Nota Regionale n° 242153 del 21/02/24 (allegata) stabilisce che coloro che hanno effettuato il pagamento con le precedenti modalità e aliquote e abbiano formalizzato l’iscrizione al SSR per il 2024, non hanno diritto al rimborso e l’iscrizione sarà limitata a 3 mesi trascorsi i quali, se intendono mantenere l’iscrizione dovranno integrare con la cifra restante per la copertura sanitaria per l’intero anno.
L’iscrizione sarà valida fino a tre mesi dalla data di esecuzione della pratica dopodiché l’assistenza cesserà d’ufficio. Si ricorda che il contributo annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024) va calcolato sul reddito complessivo e non può essere inferiore a € 2.000,00 annui.

Per la Regione Lazio, si può utilizzare il bollettino postale per il pagamento dell’integrazione?

Sì, eccezionalmente solo per l’anno 2024, con il bollettino postale (CC370007) specificando la causale “iscrizione volontaria SSR anno 2024”.