Newsletter – Denominazione ramo ente ecclesiastico

Il ramo ETS eventualmente costituito da un ente religioso civilmente riconosciuto non può assumere una denominazione differente da quella propria dell’ente all’interno del quale viene costituito

Con la nota in allegato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito, in linea con la normativa di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, che il ramo ETS eventualmente costituito da un ente religioso civilmente riconosciuto non può assumere una denominazione differente da quella propria dell’ente all’interno del quale viene costituito, né può utilizzare l’acronimo ETS, neppure in fase di registrazione al RUNTS. Va ricordato che lo stesso ente è identificato e registrato nel RUNTS tramite il codice fiscale assegnato dall’Agenzia delle Entrate.

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