Emergenza coronavirus: privacy e sicurezza

Il garante della privacy ha fornito indicazioni in merito alla protezione dei dati personali durante l’emergenza coronavirus, raccomandando a tutti i datori di lavoro di attenersi alle indicazioni del Ministero della Salute e delle istituzioni compenti senza effettuare iniziative autonome. Il garante è intervenuto con comunicato stampa datato 02 marzo 2020, per rammentare a tutti i contenuti generali dei vincoli posti dal GDPR al trattamento dei dati personali (e, in particolare, di quelli sanitari) ed il fatto che l’attuale situazione di emergenza sanitaria debba essere gestita – anche sotto il profilo della tutela della privacy – nel pieno rispetto del GDPR e delle norme nazionali vigenti, ivi compresi i decreti legge, le ordinanze di protezione civile e il DPCM adottati dal Governo.
Ne consegue che, il Garante, ribadisce quanto segue:

Raccolta dei dati e informazioni da parte dei datori di lavoro
I datori di lavoro non possono raccogliere (devono astenersi) informazioni sulla presenza di sintomi da coronavirus dei propri dipendenti e dei loro contatti più stretti o, comunque, rientranti nella sfera extra lavorativa. Il Garante fa presente che la normativa d’urgenza adottata nelle ultime settimane prevede che chiunque negli ultimi 14 gg abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, debba comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio, l’isolamento fiduciario.
Permangono i compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente.

Obblighi del lavoratore
Quanto ai lavoratori, il Garante rammenta il loro obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, segnalare eventuali ipotesi di contrazione del virus alle autorità sanitarie competenti che attiveranno i protocolli del caso e, peraltro, comunicheranno anche all’INPS quanto necessario al fine di gestire l’assenza dal lavoro, come previsto dai decreti d’urgenza.
Il lavoratore è tenuto a segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ne consegue che, nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con altre persone, venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.

nota redatta dal dott. Massimo Scarpetta, membro della Consulta Nazionale CNEC