Scuole Agidae e ammortizzatori sociali

Firmato, il 5/5/2020, tra l’AGIDAE, FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS CONF.S.A.L., SINASCA, un accordo per esaminare la difficile situazione delle scuole in seguito alla diffusione del covid-19 per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all’AGIDAE
Le parti hanno condiviso la necessità e l’urgenza di ricorrere ulteriormente alle prestazioni dei diversi ammortizzatori sociali individuati nel DL 17 marzo 2020 n. 18, artt. 19-22, allo scopo di sostenere l’occupazione ed evitare licenziamenti dovuti alla crisi sopra rappresentata.
Di conseguenza:
a) per tutti i datori di lavoro, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, attualmente sottoposti alla contribuzione FIS, di cui alla Legge 148/2015, si potranno attivare le procedure di cui all’art. 19 del citato Decreto Legge 18/2020, come modificato dalla Legge n. 27/2020;
b) per tutti gli altri datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti in servizio al 23 febbraio 2020, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, si attiverà la procedura di cui all’art. 22, comma 1 del DL . 18/2020 (cassa integrazione in deroga), come modificato dalla Legge n. 27/2020; tale procedura si applica anche nei confronti di tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ove non rientranti nella tutela del FIS e a prescindere dal numero dei dipendenti in forza al 23/2/2020.

La richiesta degli ammortizzatori sociali può coprire un periodo massimo di nove settimane, aggiuntive alle nove settimane previste e regolate dall’accordo del 19/3/2020.
I datori di lavoro si impegnano a mantenere, durante i suddetti periodi di attivazione del FIS/Cassa di integrazione in deroga, gli attuali livelli occupazionali, corrispondendo ai lavoratori un’integrazione pari al 10% della quota oraria FIS o CIGD spettante a ciascun lavoratore.
Per quanto concerne il FIS il datore di lavoro si impegna ad anticipare mensilmente l’assegno ordinario previsto.
Ogni lavoratore deve essere preventivamente informato delle ore non lavorate per le quali il datore di lavoro chiede l’intervento del FIS/CIGD.
Nel caso in cui l’erogazione dell’indennità degli ammortizzatori sociali fosse effettuata per casi particolari, direttamente dall’INPS al lavoratore, il datore di lavoro è autorizzato a trattenere l’importo erogato dalle successive buste-paga.
I datori di lavoro per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza dell’emergenza covid-19, rientrano nei trattamenti di Cassa Integrazione in deroga previsti dall’art. 22 del DL 17 marzo 2020, n.18, indipendentemente dal numero dei dipendenti. Le domande sono presentate alla Regione come previsto al punto 4 dell’art.22 del D.L: 17 marzo 2020.

nota a cura della dr.ssa Laura Torella, consulente fiscale CNEC