FAQ a cura del dott. Gianluca Pillera,
membro del Gruppo Lavoro CNEC,
redatte in occasione della videoconferenza CNEC del 19 marzo 2024
Ticket di licenziamento
Questo è il primo aspetto degno di considerazione, dal momento che il ticket è dovuto solo nei casi in cui sia stato sottoscritto un contratto a tempo indeterminato e che il licenziamento non sia imputabile a qualche negligenza del lavoratore, quindi deve trattarsi di un licenziamento involontario per il dipendente.
Quali sono i casi di licenziamento in cui è dovuto il ticket?
I casi sono essenzialmente 3:
- Licenziamento per giusta causa;
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
È vero che il contributo ticket è dovuto anche in caso di dimissioni?
Parzialmente vero. Nel caso delle dimissioni è importante considerare la tipologia che è stata utilizzata. Anche in questo caso sono 3 le tipologie che comportano l’obbligo del contributo:
- Dimissioni per giusta causa;
- Dimissioni intervenute durante il periodo di maternità;
- Dimissioni in caso di trasferimento di azienda.
Periodo di prova e/o di apprendistato rientrano nel caso di risoluzione consensuale?
Sì, queste tipologie di contratto danno diritto alla NASPI quindi obbligano il datore di lavoro al pagamento del ticket di licenziamento.
Che differenza tra un contratto part-time e full-time?
Nessuna differenza. La discriminante è la tipologia di contratto, se determinato o indeterminato.
Come si calcola il ticket di licenziamento?
Per il 2024 il ticket è pari a 635,67 euro per ogni anno di lavoro effettuato, fino a un massimo di 3 anni, ovvero 1.907,01 euro. Questa cifra viene corrisposta per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi.
l rapporto di lavoro si è chiuso per risoluzione consensuale, devo pagare il ticket?
Anche in questo caso è importante analizzare il caso specifico. In effetti vi sono casi in cui anche il lavoratore ha diritto al pagamento della NASPI. Qualora la situazione rientri in questo caso, allora anche l’imprenditore è obbligato al pagamento del ticket di licenziamento.
In quali casi il ticket non è dovuto?
Sono molteplici le situazioni in cui non è dovuto il contributo del ticket di licenziamento. Nello specifico, ciò avviene nel caso di:
- Dimissione volontaria del lavoratore;
- Accordo di risoluzione con accompagnamento alla pensione;
- Accordo di incentivazione all’esodo;
- Risoluzione consensuale avvenuta in “sede protetta”;
- Interruzione del contratto di apprendistato di primo livello;
- Interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato;
- Interruzioni effettuate dalla società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale;
- Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto;
- Interruzione di rapporto di lavoro nel settore delle costruzioni edili;
- Accordo conciliativo a seguito della risoluzione per fine cantiere.