Vendita e locazione di immobili

FAQ a cura dell’avv. Maria Cristina Giustacchini,
in condivisione con tutto la Consulta Nazionale CNEC
(dott.ssa Laura Torella, dott.ssa Marina Ferretti, dott.ssa Gemma Fiorilli,
dott. Lorenzo Ferreri, dott. Federico Rossi, avv. Massimo Merlini,
avv. Alessandro Piccioli, arch. Giovanni De Pasquale, dott. Silvio Spiridigliozzi)

Quali i passi da compiere prima di procedere con la vendita di un immobile di proprietà di un Istituto Religioso di diritto Pontificio?

È consigliabile cercare di raccogliere più offerte e preferire quelle giunte da un altro ente ecclesiale. Sarà opportuno raccogliere tutti i documenti necessari per la vendita e, nel caso in cui si decida di affidare il mandato ad altri soggetti, si eviti il conferimento in esclusiva.
Sarà opportuno redigere un contratto che regoli questo rapporto con particolare attenzione alle provvigioni che verranno riconosciute.

Qual è il canone di diritto canonico di riferimento per gli Istituti di diritto Pontificio?

Per quanto riguarda la normativa specifica per gli Istituti religiosi di diritto Pontificio, il canone del Codici di diritto canonico è il 638, §3 che così dispone: “Per la validità dell’alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede stessa”. Per la validità dunque di un’alienazione o di qualsiasi operazione da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire un danno, si richiede la licenza scritta (nulla osta) rilasciata dal Superiore competente con il consenso del proprio Consiglio.

Perché è necessario chiedere il nulla osta del Superiore competente o della Santa Sede?

La necessità del superiore controllo è determinata dalla natura stessa dei beni ecclesiastici e del loro carattere pubblico, quali mezzi a servizio delle finalità proprie della Chiesa; e per questo motivo non deve essere concepito come limitazione dell’autonomia degli enti, ma come garanzia dei medesimi.

Quali informazioni è necessario che il Superiore generale inserisca nella richiesta di nulla osta alla Santa Sede quando si supera il valore indicato dalla Conferenza Episcopale?

La richiesta alla Santa Sede per ottenere il nulla osta necessario ad validitatem quando il bene supera il valore indicato dalla Conferenza Episcopale della nazione in cui si trova il bene, (in Italia il valore di riferimento è pari ad € 1.000.000,00) deve essere presentata dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio e dovrà:

  1. esprimere la giusta causa;
  2. definire le modalità in cui verrà impiegato il ricavato;
  3. allegare la documentazione peritale (possibilmente giurata).

Se oggetto dell’alienazione sono beni divisibili, per la validità della licenza, dovranno essere indicate le parti eventualmente già alienate (Can. 1292 §3). La licenza è necessaria anche per la vendita di più oggetti il cui valore complessivo supera la somma massima.

Si può richiedere il nulla osta alla vendita per necessità finanziarie immediate?

La Santa Sede non autorizzerà vendite finalizzate a sovvenire le necessità finanziarie immediate senza che venga valutato preventivamente le cause che hanno generato tali esigenze. Nei casi in cui le vendite fossero necessarie per pagare i debiti che l’Istituto ha contratto è necessario presentare il piano di risanamento economico-finanziario.

Come si procede per la vendita di immobili a Roma?

Nel caso di alienazione di immobili siti nella città di Roma, prima di rilasciare il nulla osta il Dicastero della Vita Consacrata comunica la richiesta alla Segreteria di Stato e all’APSA per verificare il loro eventuale interesse.

Cosa fare nel caso in cui si decida di concedere un immobile in locazione?

Laddove un Istituto di diritto Pontificio dovesse decidere di trasferire a terzi il possesso e l’utilizzo di un bene, sarà necessario verificare con attenzione il futuro conduttore. Come prescritto dall’art. 1298 CIC, i beni ecclesiastici non devono essere venduti o locati ai propri amministratori o ai loro parenti fino al quarto grado di consanguineità o di affinità senza una speciale licenza data per iscritto dal proprio Superiore. Il bene non dovrà essere utilizzato con finalità difformi dalla missione dell’Istituto contrarie alle specificità dei beni temporali della Chiesa. Dovrà essere fatta particolare attenzione al contenuto di ogni singolo articolo del contratto; non utilizzare mai modelli “pre-stampati” o fac-simili scaricati da internet!!! Nelle valutazioni che l’Istituto farà prima di procedere alla locazione non si potrà prescindere dal considerare (a titolo esemplificativo): la “convenienza” sia economica che “gestionale” dell’operazione, i costi, la valutazione dello stato effettivo e reale dell’immobile nonché degli impianti.

A cosa fare attenzione se si vuole disporre dei beni a titolo gratuito?

Stesse considerazioni riguardanti la locazione andranno tenute presenti laddove si decidesse di disporre dei beni a titolo gratuito. Comunque è opportuno redigere un contratto che regoli i rapporti, la durata, eventuali spese, interventi di ristrutturazione ecc.

Anche nei casi di locazione o di disposizione dei beni a titolo gratuito ci sono dei massimali da rispettare?

Se il bene oggetto del negozio supera la somma massima fissata (in Italia € 1.000.000,00) e il contratto ha una durata ultranovennale, è richiesta l’autorizzazione della Santa Sede. L’istanza che il Superiore Generale con il consenso del Consiglio presenterà, dovrà contenere i motivi della richiesta e bisognerà allegare una minuta del contratto.