Iscrizione al MePA: opportuna per le case per ferie e le strutture di accoglienza religiosa

A partire dal 1 gennaio 2024 sono diventate efficaci numerose disposizioni del codice degli appalti pubblici, in particolare quelle in tema di digitalizzazione, utilizzo delle Piattaforme telematiche, pubblicità degli atti di gara, trasparenza, accesso agli atti, e-procurement nazionale, Banca dati ANAC e Fascicolo Virtuale Operatore Economico.  Si tratta di un sistema in rete in cui gli enti pubblici (es. scuole statali, enti locali, forze dell’ordine, enti universitari e di ricerca) possono individuare le imprese che hanno diritto ad offrire beni e servizi.
A conferma di quanto detto è intervenuto il SUPPORTO GIURIDICO DEL SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) che, con parere del 27 luglio 2023, nr. 2196  reso a seguito della richiesta di una stazione appaltante, ribadisce, fra le altre cose, che, “anche se le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MePA o a sistemi analoghi per forniture di beni e l’acquisto di servizi di importo superiore ai 5mila euro, nel nuovo codice dei contratti all’art. 25 è stato previsto, dal 1° gennaio 2024, l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26”. Pertanto anche per micro affidamenti con importi sotto i 5000 euro, si rende necessario l’obbligo dell’utilizzo delle piattaforme certificate.

L’iscrizione al MePA non richiede particolari requisiti, di seguito si riportano alcune informazioni per l’iscrizione:

  • È obbligatorio possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC)
  • È obbligatorio possedere lo SPID
  • È richiesta la firma digitale con margine di firma fino alla soglia comunitaria- Il legale rappresentante registrato deve essere in possesso e avere il potere di firma fino a tale soglia
  • Il fatturato non rappresenta un requisito di accesso
  • Sono ammesse imprese anche neocostituite
  • Non è obbligatorio possedere una Partita Iva
  • Non è obbligatorio essere iscritti alla Camera di Commercio, se la particolare forma giuridica non lo richiede
  • Non è obbligatorio avere dipendenti

Dove ci si iscrive?
La registrazione può essere fatta sul portale nella sezione “accedi – registrati”. I profili che possono operare sono:

  • Legale Rappresentante: è il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e l’abilitazione sulla piattaforma e procedere in nome e per conto dell’impresa.
  • Operatore Delegato: è il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’impresa allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto dell’impresa.

Se non ci si registra, che succede?
Le strutture extralberghiere che non si registrano non possono ospitare gruppi provenienti dalla pubblica amministrazione (es. scolaresche, gruppi dell’arma dei carabinieri e altri).

NEWS a cura del dott. Massimo Scarpetta,
in condivisione con tutto la Consulta Nazionale CNEC
(dott.ssa Laura Torella, dott.ssa Marina Ferretti, dott.ssa Gemma Fiorilli,
dott. Lorenzo Ferreri, dott. Federico Rossi, avv. Massimo Merlini, avv. Alessandro Piccioli,
arch. Giovanni De Pasquale, dott. Silvio Spiridigliozzi)

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